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Acquasola: parco storico non parcheggio



"DURA la legalità!": così, nel bel film di Giuliano Montaldo, esclama un giornalista rivolto all’avvocato difensore di Sacco e Vanzetti che ha appena assaggiato il manganello dei poliziotti durante una manifestazione in difesa dei due anarchici.
Lo stesso dovrebbe ripetersi al giovane avvocato che, nel corso di una protesta contro l’illecito abbattimento degli alberi dell’Acquasola, si è visto gettare a terra, minacciare col pugno sulla faccia da un energumeno e quasi investire da un mezzo meccanico. Rivoltosi per denunziare il fatto al poliziotto, intervenuto con ragionevole quanto opportuno ritardo, il legale si è sentito rispondere che l’agente non aveva assistito al fatto e che - comunque - doveva ringraziare l’energumeno per averlo sottratto all’investimento. Inutile dire che lo stesso poliziotto si è rifiutato di dare le proprie generalità all’avvocato.
Come spesso accade, i prepotenti si fanno scudo della legalità e dei suoi agenti per confermare e perpetuare le ingiustizie commesse a danno dei più deboli. Si ripete così la vecchissima storia di Esopo: "Superior stabat lupus?". Ma la vicenda si presta a considerazioni più generali.
Essa mostra prima di tutto come si finisca sempre per far ricadere sui cittadini il prezzo e le conseguenze del malgoverno, della corruzione, della speculazione. È arcinoto ed è stato accertato con sentenze passate in giudicato che la concessione di cui si fa forte la Sistema Parcheggi trae origine dalla commissione di gravissimi reati contro la pubblica amministrazione: in danno quindi dell’intera collettività, chiamata oggi a subirne le conseguenze. E che la trasformazione del parco in parcheggio costituisca un danno irreparabile per la collettivitàè dimostrato dal carattere unanime dell’opposizione alla perpetrazione di questo vero e proprio crimine contro la città.
Non si tratta del capriccio o dell’ostinazione "ecologica" di alcuni abitanti, ma dell’attaccamento di una intera città a un bene storico che essa - sia pure tardivamente - ha imparato a riconoscere e rivendicare come proprio. C’è, nella vicenda, un convitato di pietra: l’amministrazione comunale, consapevole di questa nuova sensibilità pubblica, e delle ricadute in termini di consenso che un atteggiamento di indifferenza o addirittura connivenza potrebbe provocare. Nell’attesa che il sospirato fatto compiuto si assuma il compito di far dimenticare a tutti la questione e lo stesso parco, ridotto a mero nome, il Comune sembra avere adottato una doppia strategia. Da un lato leva alte e autorevoli grida contro la prepotenza di chi vuol fare scempio di un bene della collettività (e trasformare la zona di piazza Corvetto, per alcuni anni, in un autentico inferno del traffico). Dall’altro lato si straccia le vesti, proclamando che l’operazione deve farsi risalire all’operato di amministrazioni precedenti e che la concessione non può essere revocata se non a prezzo di una penale , il cui importo viene indicato in una cifra imprecisata, ma sempre crescente, ammontante a parecchi milioni di euro.
Varrebbe forse la pena, per i cittadini, di "andare a vedere" le carte che questo giocatore di pietra dice di avere in mano, o meglio, di non avere.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (16 febbraio 2010, n. 3672) ha stabilito che deve considerarsi nullo l’appalto aggiudicato a una società mediante licitazione privata il cui esito sia stato alterato dalla corresponsione di tangenti a funzionari o amministratori pubblici. In questo caso, l’ente pubblico ha addirittura diritto a essere risarcito per i danni morali derivati dalla lesione della sua immagine "derivata (così la Cassazione) dal discredito sociale nella considerazione collettiva, in conseguenza della violazione del bene giuridico, costituzionalmente tutelato, dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione".
Quanto alla convenzione - poi - in forza della quale il comune sostiene di avere le mani legate, a meno di essere costretto a pagare una penale multi-milionaria , è forse il caso di richiamare il testo dell’art. 21 - quinquies della legge 1990/241 sull’azione amministrativa, in forza del quale il provvedimento amministrativo può essere revocato "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario". Lo stesso articolo dispone che, se la revoca incida su rapporti contrattuali in atto, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessato sia parametrato al solo danno emergente ( vale a dire alle sole spese vive, effettivamente sostenute dal contraente danneggiato dalla revoca), tenendosi conto dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto revocato all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità dell’atto con l’interesse pubblico.
Sembra dunque difficile continuare a sostenere oggi - di fronte a quanto stabilito dalla legge e deciso dalla Cassazione - che l’ente pubblico abbia le mani legate e si trovi alla mercé di una controparte insensibile quanto spregiudicata. Con la quale, piuttosto, sarebbe più opportuno insistere nella ricerca di una forma di indennizzo davvero "equa" e corrispondente alla composizione degli interessi in gioco, senza affidare la soluzione di questa "impasse" all’arbitrio del fatto compiuto e di una quanto meno discutibile legalità.
Michele Marchesiello è magistrato


dal secoloxix
venerdi 25 giugno 2010

Acquasola
Posted By : osservatorioverde   On 25/06/2010   Vai alla pagine delle altre notizie